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Pronto condominio | 28 giugno 2021, 15:00

Impianti sportivi e piscina in condominio

Nei condomini, soprattutto nei complessi residenziali di grandi dimensioni, è possibile trovare degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, basket, aree giochi per bambini e anche piscine.

Impianti sportivi e piscina in condominio

Nei condomini, soprattutto nei complessi residenziali di grandi dimensioni, è possibile trovare degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, basket, aree giochi per bambini e anche piscine. Di norma tali impianti hanno natura comune e, di conseguenza, tutti i condòmini proprietari sono tenuti a pagare le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Nel caso in cui, invece, gli impianti sportivi siano stati realizzati in un secondo momento soltanto da alcuni condòmini, i costi di manutenzione saranno esclusivamente a carico di quest’ultimi in quanto proprietari. Gli altri condòmini possono comunque, in qualsiasi momento, diventare comproprietari degli impianti, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

L’amministratore di condominio è il soggetto tenuto ad assicurare la manutenzione degli impianti e vigilare su di essi, affinché siano utilizzati in sicurezza dai condòmini residenti e da soggetti terzi.

L’articolo 1130 del Codice civile prevede, infatti, che fra i compiti del professionista vi è anche quello di «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio». Qualora dovessero verificarsi degli incidenti dovuti alla negligenza del professionista (ad esempio, una mancata manutenzione) quest’ultimo ne risponde sia in sede civile sia in sede penale. Anche per questo motivo, solitamente, la fruizione degli impianti è regolamentata da orari di accesso e norme di comportamento.

 L’amministratore non ha invece alcuna responsabilità per le piscine costruite dai condòmini nei loro spazi privati, ad esempio in un giardino a uso esclusivo. Per eseguire l’opera il condomino non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea, ma in ogni caso deve prestare attenzione a non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio. In particolare, per la costruzione di una piscina interrata, il condomino è tenuto a ottenere un Permesso di costruire o – se l’intervento è molto complesso - una Scia. Per le piscine fuoriterra, in molti casi smontabili, non vi è bisogno di alcuna autorizzazione. Un’ultima considerazione riguarda le distanze da rispettare: per essere in regola la piscina deve distare almeno 3 metri dalla proprietà confinante, come previsto dall’articolo 873 del Codice civile.

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