(Adnkronos) - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) di Strasburgo ha ricevuto il 13 maggio scorso due ricorsi presentati nei confronti dell'Italia da un uomo fuggito dal Sud Sudan e da una cittadina della Costa d'Avorio per la mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del libico Osama Almasri, accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Il primo ricorrente è fuggito dal Sud Sudan nel 2018, si legge nel ricorso, per raggiungere la Libia. Dopo diversi tentativi falliti di arrivare in Europa, è stato detenuto in Libia a Triq al-Sika e poi trasferito ad Al-Jadida, un centro di detenzione controllato da Almasri, dove il ricorrente afferma di essere stato sottoposto a torture. Nel 2020, l'uomo è stato inviato con la forza alla base militare di Mitiga per combattere in uno dei gruppi armati organizzati da Almasri. Lì è stato sottoposto a lavori forzati e violenze e ha assistito a diversi episodi di tortura e uccisioni perpetrati da Almasri contro altri detenuti.
Nel giugno 2022, l'uomo è riuscito a fuggire e ad arrivare in Italia. Ottenuto lo status di rifugiato, ha fondato l'associazione 'Rifugiati in Libia' e ha fornito prove nel procedimento contro Almasri, avviato nel frattempo davanti alla Corte Penale Internazionale.
La seconda ricorrente è una cittadina ivoriana nata nel gennaio 1996. All'età di quattro anni "è stata sottoposta a mutilazione genitale femminile e abusata sessualmente dal padre adottivo per diversi anni. Ancora minorenne, è fuggita in Libia, dove è stata tenuta in schiavitù, sottoposta ad ulteriori abusi sessuali e infine deportata nel carcere di Mitiga. Lì è stata vittima di torture, violenze sessuali e maltrattamenti per mano, tra gli altri, di Almasri, direttore del centro di detenzione e capo della polizia paramilitare libica".
La donna è arrivata in Italia a bordo di una nave il 16 aprile 2017. Il 13 gennaio 2020, il Tribunale di Catania le ha concesso la protezione internazionale. In particolare, "è stato ritenuto credibile e supportato da prove mediche il racconto della ricorrente in merito agli abusi sessuali e alle violenze sopra descritte". La rifugiata lamenta che sia il rifiuto della Camera dei Deputati di autorizzare la prosecuzione del procedimento penale, sia la mancata esecuzione del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, costituiscono un'ingerenza nel suo diritto di accesso a un tribunale.
Per la donna, nel suo caso si è verificata una negazione di giustizia, poiché le circostanze descritte hanno impedito di far luce sui fatti del suo caso, tra cui la violazione del suo diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di schiavitù o servitù. Per la ricorrente, le argomentazioni addotte dalla Camera dei Deputati per giustificare il rifiuto di autorizzare la prosecuzione del procedimento penale erano infondate e, in ogni caso, sproporzionate rispetto al suo interesse a ottenere l'accertamento della responsabilità penale per le gravi violazioni dei diritti umani subite.
Il primo ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto alla vita e del suo diritto a non essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti, sostenendo che l'Italia non ha dato esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Njeem.
In particolare, ha rimarcato che la Convenzione "impone l'obbligo procedurale di condurre un'indagine efficace sulle presunte violazioni della sua parte sostanziale, garantendo la responsabilità e il risarcimento alle vittime di lesioni potenzialmente letali". L'uomo ha inoltre sottolineato che la Convenzione sancisce "obblighi positivi di carattere procedurale per lo svolgimento di un'indagine efficace su presunte violazioni di tortura o trattamenti inumani e degradanti". Ha infine sostenuto che, nei casi transnazionali, questi obblighi procedurali includono "l'obbligo" di cooperare con le autorità straniere o internazionali.