Tra i contratti di locazione a uso transitorio, uno è dedicato in particolare agli studenti universitari che frequentano un ateneo in una città diversa da quella di residenza.
L’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulle locazioni abitative dice che «(…) per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari (...) è facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione (...) di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 (associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini ndr), le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore».
Il decreto ministeriale 16 gennaio 2017, n. 110175 ha specificato che «nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione (fra cui master e dottorati ndr) in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio».
Questi contratti hanno una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni. Alla prima scadenza l’accordo si rinnova automaticamente per un periodo di uguale durata, a meno che il conduttore non disdica il contratto, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data “naturale” di scadenza.
Particolarità di questi contratti è il canone di locazione, frutto di accordi locali e quindi calmierato. L'importo annuo può variare a seconda delle condizioni dell'immobile (se è arredato il costo è maggiore) ma non può mai eccedere quello stabilito dall’accordo locale.
La cauzione può essere richiesta ma non è obbligatoria, mentre la sublocazione, vale a dire la possibilità per l'inquilino di affittare a un’atra persona dietro un corrispettivo in denaro, di norma è vietata, a meno che le parti non si accordino diversamente.
L’altro aspetto vantaggioso del contratto dedicato agli studenti è rappresentato dalle detrazioni fiscali, sia per il locatore che per il conduttore. Il primo può usufruire della cedolare secca con aliquota agevolata o, in alternativa, di agevolazioni sull’imposta di registro, sulla dichiarazione dei canoni di locazione a fini Irpef, su Imu e Tasi.
Il conduttore (lo studente o il genitore) può invece beneficiare di una detrazione ai fini Irpef del 19% su una spesa massima di 2.633 euro, a patto però che l'ateneo disti almeno cento chilometri dalla residenza dello studente e che l'immobile oggetto della locazione si trovi nella città sede dell'università o in un comune limitrofo.